Ad oggi, sia le:
– Attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;
– Attività lavorative non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;
Devono predisporre il Registro in accordo con:
– Decreto 1 settembre 2021 (Tutte le attività)
– DPR 1° Agosto 2011, n. 151 (Attività soggette PI)
– DM 20 dicembre 2012 (Attività soggette PI)
– Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Attività soggette PI)
Il Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo, nonchè dovrà essere compilato e custodito da Responsabile dell’attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009).
ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)
1 Manutenzione e controllo periodico
Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio (entrata in vigore nel 2023).