Servizio valutazione del rischio Radon
CHI È SOGGETTO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RADON
Sono soggetti alle nuove disposizioni i lavoratori esposti al radon in ambienti chiusi e, in particolare:
• nei luoghi di lavoro sotterranei
• nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entra-ta in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021
• nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionaled’azione del radon
• negli stabilimenti termali
TEMPORALITÀ PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE MEDIA ANNUA DELL’ATTIVITÀ DEL RADON IN ARIA
Il DM 11 Aprile 2011 introduce l’obbligo dell’indagine supplementare, chiamata anche “verifica strutturale” o “verifica ventennale” o “relazione / calcolo dei cicli vita residui dell’attrezzatura”. Tale obbligo è entrato in vigore il 24 Maggio 2012.
IMPORTANTE: obbligatorietà di esibire i risultati delle indagini solo per attrezzature mobili.
Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, devono essere esibite dal datore di lavoro, le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche.
Con il D.Lgs n.101/2020, in vigore dal 27 agosto 2020, sono state previste nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusiIl servizio “valutazione del rischio RADON “permette alle aziende di ottemperare al nuovo obbligo di legge che prevede il rispetto dei valori limite di concentrazione in aria del gas Radon nei luoghi di lavoro introdotto dal nuovo Decreto Legislativo.
Il Radon è un gas inerte di origine naturale, inodore ed incolore, normalmente presente nel sottosuolo, radioattivo e pericoloso per la salute dell’uomo.
Il nuovo valore limite fissato dal D.Lgs. 101/2020 è pari a 300Bq/m3 per i luoghi di lavoro. Tale valore è un livello massimo di riferimento, espresso in termine di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del radon nell’aria.
Riferimenti normativi
Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.Lgs. 101/2020.
OBBLIGHI PREVISTI PER L’ESERCENTE
Nel caso in cui NON SI SUPERI la concentrazione media annua del radon in aria
Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover:
• elaborare e conservare per otto anni, un documento contenentel’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili;
• ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi di manutenzione straoridinaria, restaurodell’edificio, interventi di ristrutturazione ed edilizia.
Nel caso in cui SI SUPERI la concentrazione media annua del radon in aria
Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, av-valendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon.
COMUNICAZIONE AGLI ENTI PREPOSTI
Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq/m3, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.
Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.
SOGGETTI ABILITATI AD EFFETTUARE LA MISURAZIONE DEL RADON
La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione.
Sanzioni:
- l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l’esercente che non effettua la misurazione, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria entro i termini stabiliti dal D.Lgs 101/2020
- l’arresto da sei mesi ad un anno o con dell’ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000, per l’esercente che non si avvale di un esperto di radioprotezione o non pone in essere le misure correttive indicate da questo, nel caso in cui nonostante l’adozione delle misure correttive la concentrazione del radon rimane comunque superiore a 300 Bq/m3
- l’applicazione di specifiche sanzioni previste per la mancata adozione di tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori
- La sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio, l’apposita comunicazione
- La sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non conserva per il periodo di otto anni, il documento contenente l’esito delle misurazioni, per dieci anni, i risultati delle valutazioni nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è superiore ai 300 Bq/m3 benché siano state adottate le misure correttive
Il Servizio di XFire Consulting comprende:
- SOPRALLUOGO
- MISURAZIONE DEL LIVELLO BQ/M3 CON RILEVATORE RADON
- RELAZIONE TECNICA RILASCIATA DAL SERVIZIO DI DOSIMETRIA RICONOSCIUTO
- DOCUMENTO RIPORTANTE LA VALUTAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE ATTUABILI
- RILIEVI FOTOGRAFICI E PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIA
- PROGRAMMAZIONE DI EVENTUALI ATTIVITÀ ATTE AL CONTENIMENTO DEI LIVELLI ECCEDENTI IL VALORE LIMITE STABILITO DAL D.LGS. 101/2020.