Nuovo Regolamento Europeo DPI
Pubblicato il Nuovo Regolamento Europeo DPI (ovvero Dispositivi di Protezione Individuale).
In particolare definisce le norme e i requisiti per la circolazione all’interno dell’Unione Europea.
Per prima cosa risulta necessario sottolineare che il documento ufficiale di questa comunicazione è La Gazzetta Europea del 31 Marzo 2016. Dove è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 Marzo 2016, per quanto riguarda i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).
In ogni caso il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 Aprile 2018; gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 Aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
Ovviamente l’obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti (allegato II). Oltre ad offrire un livello elevato di protezione degli utilizzatori, ovviamente anche garantire il funzionamento del mercato interno. Il Regolamento definisce dunque norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.
In particolare il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018.
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Campo di applicazione
Per prima cosa, il nuovo Regolamento sui DPI si applica ai seguenti dispositivi:
- dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati, o tenuti da una persona, per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza
- componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.
In secondo luogo, il Regolamento non si applica ai DPI:
- progettati in modo specifico per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico
- ideati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive
- realizzati per l’uso privato per proteggersi da:
- condizioni atmosferiche non estreme
- umidità e acqua durante la rigovernatura
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Che riguarda prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
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Categorie di rischio e suddivisione dei DPI
La classificazione dei DPI è svolta in base alle categorie di rischio.
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C
- lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole)
- condizioni atmosferiche di natura non estrema
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi. Per esempio morte, o danni alla salute irreversibili. Con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute
- atmosfere con carenza di ossigeno
- agenti biologici nocivi
- radiazioni ionizzanti
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore
- cadute dall’alto
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione
- annegamento
- tagli da seghe a catena portatili
- getti ad alta pressione
- ferite da proiettile o da coltello
- rumore nocivo