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Opere idrauliche: stop agli architetti.

STOP AGLI ARCHITETTI!

Gli ingegneri hanno competenza esclusiva. La Cassazione chiarisce che gli architetti non hanno competenza sulle opere idrauliche; solo gli ingegneri possono progettarle

Con la sentenza n. 6593/2018 la Corte di Cassazione chiarisce che per la progettazione di opere idrauliche la competenza è esclusivamente degli ingegneri.

I fatti in breve

Una Comunità Montana della Campania appaltava dei lavori di “sistemazione idraulico/forestale e messa in sicurezza delle risorse naturali di un fiume“.

La ditta che si aggiudicava l’appalto presentava una relazione tecnica contenente proposte migliorative, sottoscritta da un architetto.

La ditta arrivata seconda, sottolineando che la Comunità Montana avrebbe dovuto escludere la ditta aggiudicataria poiché il progetto doveva essere redatto da un ingegnere, proponeva ricorso al Tar.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania accoglieva il motivo del ricorso avanzato dalla ditta seconda classificata e, disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, chiariva che:

le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali.

La Comunità Montana proponeva, quindi, ricorso in Cassazione poiché riteneva che:

sarebbe stato possibile che a sottoscrivere l’offerta tecnica fosse anche un architetto, atteso che le proposte migliorative non comportavano significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, sostanzialmente non essendosi in presenza di una variante progettuale.

I chiarimenti della Cassazione con la distinzione delle competenze

La Cassazione nel respingere il ricorso premette che:

il bando prevedeva espressamente che “a pena di esclusione gli elaborati dell’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di accettazione, nonché dai tecnici abilitati”, sicché non è controverso tra le parti che l’inidoneità professionale del tecnico sottoscrittore degli elaborati, in ragione della categoria di appartenenza, avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’offerta tecnica.

La Corte basa la sua decisione sul dpr n. 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), che prevede:

  • per la professione di architetto (art.16), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell’Albo) settore architettura (unico rilevante nella specie), che “formano oggetto dell’attività professionale … ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali”
  • per la professione di ingegnere (artt. 45-46), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell’Albo) iscritti al settore a (sezione degli ingegneri- settore civile e ambientale), che le attività professionali che formano oggetto della professione sono: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio”

La Cassazione sottolinea che:

le opere idrauliche, in specie interferenti con fiumi e corsi d’acqua, quali quelle oggetto dell’appalto de quo, richiedono capacità professionali per l’analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l’applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000).

Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d’acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l’applicazione di calcoli idraulici;

per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia