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Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 in materia di ANTINCENDIO

Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 e l’obbligatorietà dal 4 ottobre 2022. 

(GU 4 ottobre 2021 n. 237)

Dopo oltre 10 anni dall’entrata del D. Lgs. 81/2008, ed in particolare dell’art. 46: “Prevenzione Incendi” e dopo oltre 20 anni di applicazione, il D.M. 10 marzo 1998 è in procinto di essere definitivamente superato dai nuovi decreti interministeriali. 

I nuovi criteri riguardano:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
– le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

In particolare, il D.M. del 2 settembre 2021 aggiorna e adegua i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che andranno ad essere obbligatori a partire dal 4 ottobre 2022.


CERT Imp

Il CERT. IMP, è un documento che sempre più spesso viene richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di “sanare” impianti per i quali non si dispongono di informazioni sufficienti. Una responsabilità a carico del progettista, che però con le dovute prove ed indagini consente di riavviare l’attività senza problemi.

Dich Imp

Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:
L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.

La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)
È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto.