XFIRE

Documento di valutazione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi: sopralluogo immediato e tempi brevi di redazione

Definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08, il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi è indispensabile per tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico).

Il DVR è responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi della consulenza XFIRE con un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.

In stretta collaborazione con il Datore di Lavoro, le figure coinvolte nella stesura del documento sono:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può anche essere una figura esterna all’azienda.
  • il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato in modo preventivo in riferimento al contenuto del documento di valutazione dei rischi;
  • il Medico Competente che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e deve disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività e dev’essere custodito in formato cartaceo o digitale.

DVR: cosa deve contenere e come viene redatto

Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un consulente esperto e può elaborarlo solo dopo un’attenta analisi. Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e deve contenere:

    CERT Imp

    Il CERT. IMP, è un documento che sempre più spesso viene richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di “sanare” impianti per i quali non si dispongono di informazioni sufficienti. Una responsabilità a carico del progettista, che però con le dovute prove ed indagini consente di riavviare l’attività senza problemi.

    Dich Imp

    Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:
    L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.

    La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
    L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
    Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)
    È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

    È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto.