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Obbligo di REGISTRO ANTINCENDIO in vigore dal 25/09/2022 per ogni attività che abbia almeno un lavoratore

Ad oggi, sia le:

– Attività lavorative soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;

– Attività lavorative non soggette a Controllo di Prevenzione Incendi;

Devono predisporre il Registro in accordo con:

– Decreto 1 settembre 2021 (Tutte le attività)

– DPR 1° Agosto 2011, n. 151 (Attività soggette PI)

– DM 20 dicembre 2012 (Attività soggette PI)

– Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 (Attività soggette PI)

Il Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo, nonchè dovrà essere compilato e custodito da Responsabile dell’attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009).

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio (entrata in vigore nel 2023).

CERT Imp

Il CERT. IMP, è un documento che sempre più spesso viene richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di “sanare” impianti per i quali non si dispongono di informazioni sufficienti. Una responsabilità a carico del progettista, che però con le dovute prove ed indagini consente di riavviare l’attività senza problemi.

Dich Imp

Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:
L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.

La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)
È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto.