XFS XFire

Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi), come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che tutte le aziende devono redigere e aggiornare, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dalla numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico.).

Cos’è Documento di valutazione dei rischi?

Per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti non è più possibile effettuare autocertificazione in cui si dichiari di avere effettuato la valutazione; tuttavia, per le aziende medio piccole fino a cinquanta lavoratori.

La valutazione stessa può essere redatta seguendo le procedure standardizzate definite all’art 6, comma 8f del D.Lgs 81/08.

Nel (DVR) documento devono essere contenute le valutazioni di tutti i rischi presenti in azienda, nonché i criteri utilizzati per effettuare tali valutazioni.

Le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c).

Inoltre il DVR (Documento di valutazione dei rischi) deve contenere i nominativi delle figure di riferimento aziendali (comma 2e).

L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (comma 2d) e l’individuazione delle mansioni che spongono i lavoratori a rischi specifici. (comma 2f).

Il documento deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche.

Ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.

Il DUVRI, come definito nell’art 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, è un documento che va contestualizzato all’interno di un contratto di appalto, di somministrazione o di opera. A differenza del DVR, il DUVRI non è solo un documento legato all’azienda ma ad una specifica attività di lavoro.

Link Decreto Ministeriale

CERT Imp

Il CERT. IMP, è un documento che sempre più spesso viene richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di “sanare” impianti per i quali non si dispongono di informazioni sufficienti. Una responsabilità a carico del progettista, che però con le dovute prove ed indagini consente di riavviare l’attività senza problemi.

Dich Imp

Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:
L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.

La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)
È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto.