XFIRE

MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 per i preposti: ECCO LE NOVITÀ!

Pubblicato a Dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il D.Lgs. 81/08, testo unico su sicurezza e salute nel lavoro. Importanti cambiamenti per la figura del PREPOSTO, strategico per la sicurezza sul lavoro.

  • Il datore di lavoro o il dirigente ha l’obbligo di individuare il preposto (o i preposti) per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
  • nell’art. 19 il preposto ha l’obbligo di «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  • all’art. 26 nella sezione appalti, è stato aggiunto il comma 8-bis che prevede che, in caso di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di “preposto”.

Nell’ambito della FORMAZIONE del “preposto”, alcune importanti novità:

  • entro il 30/06/2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni per disciplinare:
    • i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO
    • le modalità per una verifica finale obbligatoria al termine di tutti i corsi di formazione per i preposti
  • la formazione dei preposti andrà ripetuta ogni due anni, e comunque in funzione dell’evoluzione dei rischi e dovrà essere svolta in presenza;
  • la formazione deve includere una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; essa dovrà essere tracciata in apposito registro, anche informatizzato.

Sarà l’Ispettorato del Lavoro l’organo di vigilanza su salute e sicurezza nel lavoro.

Le modifiche al D.Lgs. 81/08 sono già entrate in vigore, anche se per i dettagli sulla formazione si dovrà attendere l’emanazione degli Accordi Stato Regioni prevista nei prossimi mesi.