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MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 per i preposti: ECCO LE NOVITÀ!

Pubblicato a Dicembre 2021 in Gazzetta Ufficiale il decreto che modifica il D.Lgs. 81/08, testo unico su sicurezza e salute nel lavoro. Importanti cambiamenti per la figura del PREPOSTO, strategico per la sicurezza sul lavoro.

  • Il datore di lavoro o il dirigente ha l’obbligo di individuare il preposto (o i preposti) per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
  • nell’art. 19 il preposto ha l’obbligo di «sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
  • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, il preposto ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
  • all’art. 26 nella sezione appalti, è stato aggiunto il comma 8-bis che prevede che, in caso di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di “preposto”.

Nell’ambito della FORMAZIONE del “preposto”, alcune importanti novità:

  • entro il 30/06/2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni per disciplinare:
    • i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO
    • le modalità per una verifica finale obbligatoria al termine di tutti i corsi di formazione per i preposti
  • la formazione dei preposti andrà ripetuta ogni due anni, e comunque in funzione dell’evoluzione dei rischi e dovrà essere svolta in presenza;
  • la formazione deve includere una prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; essa dovrà essere tracciata in apposito registro, anche informatizzato.

Sarà l’Ispettorato del Lavoro l’organo di vigilanza su salute e sicurezza nel lavoro.

Le modifiche al D.Lgs. 81/08 sono già entrate in vigore, anche se per i dettagli sulla formazione si dovrà attendere l’emanazione degli Accordi Stato Regioni prevista nei prossimi mesi.

CERT Imp

Il CERT. IMP, è un documento che sempre più spesso viene richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di “sanare” impianti per i quali non si dispongono di informazioni sufficienti. Una responsabilità a carico del progettista, che però con le dovute prove ed indagini consente di riavviare l’attività senza problemi.

Dich Imp

Il DICH-IMP dovrà essere firmato dall’Installatore dell’impianto il quale dichiara che:
L’impianto è stato realizzato conformemente al progetto firmato da un Tecnico Abilitato. Il progetto dovrà essere tenuto a disposizione del titolare dell’Attività.

La realizzazione dell’impianto risulta conforme alla regola dell’arte (normativa vigente di riferimento)
L’installazione è stata fatta solo con componenti costruiti a regola d’arte ed adatti allo specifico luogo di installazione. (su questo punto è indispensabile rimandarvi in un interessante ed approfondito articolo data l’enorme confusione che ancora oggi vige sull’argomento)
Per l’impianto è stata verificata la corretta funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme tecniche applicabili e dalle disposizioni legislative (per i sistemi di controllo del fumo vige in Italia la norma UNI 9494-3:2017)
È di fondamentale importanza ricordare che al Dich-Imp vanno allegati il progetto di impianto, la relazione tipologica dei componenti utilizzati ed il manuale di uso e manutenzione dell’intero sistema. Vedremo nel corso dell’articolo uno ad uno come sono realizzati tali documenti.

È quindi chiaro che l’installatore si assumerà la responsabilità di quanto certificato, in quanto firmatario del modello. Si specifica comunque che l’installatore dell’Impianto può corrispondere a persona fisica o giuridica. Pesante responsabilità che dovrebbe indurre l’installatore non solo a prestare molta attenzione al suo lavorato, ma anche a effettuare tutte le corrette valutazioni sui componenti e sulle procedure di corretta posa in opera nonché al rispetto del progetto.