Le novità introdotte dal nuovo DM 02/09/2021 e l’obbligatorietà dal 4 ottobre 2022.
(GU 4 ottobre 2021 n. 237)
Dopo oltre 10 anni dall’entrata del D. Lgs. 81/2008, ed in particolare dell’art. 46: “Prevenzione Incendi” e dopo oltre 20 anni di applicazione, il D.M. 10 marzo 1998 è in procinto di essere definitivamente superato dai nuovi decreti interministeriali.
I nuovi criteri riguardano:
1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
– le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
In particolare, il D.M. del 2 settembre 2021 aggiorna e adegua i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” che andranno ad essere obbligatori a partire dal 4 ottobre 2022.