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Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR: cosa cambia per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza

Il 17 aprile 2025 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR che introduce significative novità nella formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo nuovo accordo unifica e aggiorna i precedenti Accordi del 2011 e 2012, stabilendo in modo chiaro la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi per le principali figure aziendali coinvolte nella sicurezza.

Formazione per Datore di Lavoro

  • Durata: 16 ore suddivise in due moduli:
    • Modulo giuridico-normativo
    • Modulo organizzativo-gestionale
    • Modulo aggiuntivo “cantieri”: +6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008.

  • Aggiornamento: ogni 5 anni (quinquennale), per una durata minima di 6 ore.

  • Scadenza: i datori di lavoro devono completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Formazione per Preposto

  • Durata: 12 ore, articolate in 4 moduli:
    • Modulo giuridico-normativo
    • Gestione e organizzazione della sicurezza
    • Valutazione dei rischi e controllo delle attività
    • Comunicazione e informazione

  • Modalità consentite:
    ✅ Solo in presenza o in videoconferenza sincrona
    ❌ E-learning non ammesso

  • Aggiornamento: ogni 2 anni (biennale), per una durata minima di 6 ore.

  • Scadenza: i preposti che hanno completato la formazione da oltre 2 anni devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Formazione per Dirigente

  • Durata: 12 ore.

  • Modulo aggiuntivo “cantieri”: +6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

  • Aggiornamento: ogni 5 anni (quinquennale), minimo 6 ore.

Modalità di Erogazione dei Corsi

  • Videoconferenza sincrona: ammessa per tutti i corsi teorici, a condizione che siano garantiti:
    • adeguati requisiti tecnici
    • tracciabilità della partecipazione

  • E-learning:
    • Consentito solo per i moduli base e per gli aggiornamenti
    • Escluso per i corsi rivolti ai preposti

  • Presenza minima obbligatoria: almeno 90% delle ore previste per accedere alla verifica finale.

  • Verifica dell’apprendimento:
    • Obbligatoria
    • Composta da almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi completi
    • Minimo 10 domande per i corsi di aggiornamento

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

  • L’Accordo entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  • È previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo le disposizioni degli accordi Stato-Regioni precedenti (che saranno successivamente abrogati).

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