Il 17 aprile 2025 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR che introduce significative novità nella formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza sul lavoro. Questo nuovo accordo unifica e aggiorna i precedenti Accordi del 2011 e 2012, stabilendo in modo chiaro la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei corsi per le principali figure aziendali coinvolte nella sicurezza.
Formazione per Datore di Lavoro
- Durata: 16 ore suddivise in due moduli:
- Modulo giuridico-normativo
- Modulo organizzativo-gestionale
- Modulo aggiuntivo “cantieri”: +6 ore per i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, come previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008.
- Aggiornamento: ogni 5 anni (quinquennale), per una durata minima di 6 ore.
- Scadenza: i datori di lavoro devono completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Formazione per Preposto
- Durata: 12 ore, articolate in 4 moduli:
- Modulo giuridico-normativo
- Gestione e organizzazione della sicurezza
- Valutazione dei rischi e controllo delle attività
- Comunicazione e informazione
- Modalità consentite:
✅ Solo in presenza o in videoconferenza sincrona
❌ E-learning non ammesso - Aggiornamento: ogni 2 anni (biennale), per una durata minima di 6 ore.
- Scadenza: i preposti che hanno completato la formazione da oltre 2 anni devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Formazione per Dirigente
- Durata: 12 ore.
- Modulo aggiuntivo “cantieri”: +6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.
- Aggiornamento: ogni 5 anni (quinquennale), minimo 6 ore.
Modalità di Erogazione dei Corsi
- Videoconferenza sincrona: ammessa per tutti i corsi teorici, a condizione che siano garantiti:
- adeguati requisiti tecnici
- tracciabilità della partecipazione
- E-learning:
- Consentito solo per i moduli base e per gli aggiornamenti
- Escluso per i corsi rivolti ai preposti
- Presenza minima obbligatoria: almeno 90% delle ore previste per accedere alla verifica finale.
- Verifica dell’apprendimento:
- Obbligatoria
- Composta da almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi completi
- Minimo 10 domande per i corsi di aggiornamento
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
- L’Accordo entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- È previsto un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi secondo le disposizioni degli accordi Stato-Regioni precedenti (che saranno successivamente abrogati).