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Preposti: cosa cambia davvero con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Tra le modifiche più importanti introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni vi è il rafforzamento del percorso formativo del preposto, figura che il D.Lgs. 81/2008 colloca al centro della vigilanza operativa. Il nuovo testo non si limita ad aggiornare la durata del corso, ma ridefinisce con maggiore precisione obiettivi, contenuti, modalità di erogazione e aggiornamento.

Chi è il preposto e perché la sua formazione non può essere generica

L’Accordo richiama espressamente l’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 e ribadisce che il preposto, attraverso la frequenza del corso, deve essere in grado di svolgere le funzioni attribuite dalla normativa, acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo. Non basta quindi che il preposto “abbia esperienza” o che ricopra informalmente una funzione di coordinamento: la formazione deve essere calibrata sulla sua funzione di sovraintendenza, vigilanza, segnalazione, informazione e, se necessario, interruzione dell’attività.

Requisito di accesso: prima la formazione da lavoratore

L’Accordo chiarisce un aspetto che nella pratica viene ancora trascurato: al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori. Questo significa che il percorso del preposto è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto alla formazione di base del lavoratore. Un’azienda che avesse nominato un preposto senza che questi abbia prima completato correttamente il percorso da lavoratore si troverebbe in una situazione formalmente debole.

Durata e struttura del corso

La durata minima del corso per preposti è di 12 ore. Il corso affronta quattro aree fondamentali: profilo giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta applicazione delle misure; comunicazione e informazione. Nei contenuti rientrano l’individuazione del preposto, il tema del preposto di fatto e dell’effettività del ruolo, i compiti e obblighi del preposto, le relazioni tra i soggetti interni ed esterni della prevenzione, le modalità di esercizio della funzione di controllo, la comunicazione con datore di lavoro, dirigenti, RSPP e lavoratori, nonché le tecniche di sensibilizzazione di lavoratori neoassunti, somministrati e stranieri.

Il fatto che l’Accordo richiami espressamente il preposto di fatto è molto significativo. Vuol dire che il legislatore non guarda soltanto all’organigramma formale, ma alla realtà organizzativa: chi sovrintende e impartisce direttive operative può essere considerato preposto anche se l’azienda non lo ha formalmente nominato. Questo rende ancora più rischioso, sul piano ispettivo e giudiziario, confondere il capo squadra o il caporeparto con un semplice lavoratore esperto.

È possibile fare il corso in e-learning?

No. Qui la regola è netta. La tabella sulle modalità di erogazione stabilisce che per i preposti la formazione è consentita in presenza fisica e in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning. Questo significa che non è conforme un corso totalmente asincrono svolto su piattaforma senza presenza simultanea di docente e discenti.

Sulla videoconferenza va però fatta una precisazione tecnica importante: la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza solo se il soggetto formatore adotta procedure coerenti con l’ambiente virtuale per gestione accessi, tracciamento delle presenze, interazione, esercitazioni, verifiche e supporto tecnico. Non basta quindi “aprire Zoom” o “fare Teams”: il corso deve essere progettato e gestito come vera aula virtuale.

Aggiornamento: ogni quanto e con quali effetti pratici

Per i preposti, l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e con durata minima di 6 ore. L’Accordo precisa inoltre che l’aggiornamento deve essere svolto anche ogni volta che sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi. Fa anche esempi di cambiamenti di contesto che possono renderlo necessario: cambiamento di reparto, modifiche dei processi produttivi, modifiche organizzative. È un passaggio molto importante, perché dimostra che il nuovo Accordo lega l’aggiornamento non solo al calendario, ma all’evoluzione reale del lavoro.

Inoltre, per i preposti l’aggiornamento comprende la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui esercitano le funzioni di cui all’art. 19, in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali adottate dopo la valutazione dei rischi. Questo rende il preposto una figura “dinamica”, che deve essere tenuta allineata al funzionamento concreto dell’organizzazione e non solo alla scadenza dell’attestato.

Regime transitorio: il punto che molte aziende stanno sbagliando

Le disposizioni transitorie chiariscono che i percorsi formativi per preposti già svolti sotto il vigore dell’Accordo del 21 dicembre 2011 restano validi come credito formativo totale. Tuttavia l’Accordo aggiunge una condizione precisa: se il corso o l’aggiornamento del preposto è stato erogato da più di 2 anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, l’obbligo di aggiornamento deve essere assolto entro 12 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2026. Questo è uno dei punti più sottovalutati dalle aziende.

Perché questo tema è delicato anche in caso di ispezione

Sul piano ispettivo il preposto è spesso una delle prime figure su cui si concentra l’attenzione, perché rappresenta il collegamento tra organizzazione e operatività. Se il preposto non è stato correttamente individuato, formato e aggiornato, l’azienda rischia di mostrare una sicurezza meramente documentale, senza reale presidio sul campo. Ed è proprio questa distanza tra documenti e comportamento operativo che, in caso di infortunio, diventa il punto più critico.

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