Uno degli aspetti più fraintesi del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riguarda le modalità di erogazione della formazione. Molte aziende e molti operatori del settore tendono ancora a usare in modo indistinto espressioni come “online”, “da remoto”, “in videoconferenza” ed “e-learning”, ma l’Accordo distingue chiaramente queste modalità e non le considera equivalenti.
La prima distinzione: videoconferenza non è e-learning
L’Accordo definisce la videoconferenza sincrona come modalità equiparata alla presenza fisica, salvo i moduli che prevedono addestramento o prova pratica. Al contrario, l’e-learning è descritto come modello formativo in remoto in modalità prevalentemente asincrona, caratterizzato da interattività a distanza tramite piattaforma informatica. Questa distinzione non è terminologica, ma giuridica e organizzativa: un corso in videoconferenza, se correttamente gestito, può valere come aula; un corso e-learning deve rispettare regole tecniche e didattiche proprie.
Quando la videoconferenza è ammessa
La videoconferenza sincrona è ammessa per diversi percorsi, tra cui formazione generale e specifica dei lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro/RSPP, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza e altri corsi, con i limiti specifici indicati dall’Accordo. Tuttavia l’Accordo precisa che i moduli con addestramento o prova pratica non possono essere semplicemente “virtualizzati”. La presenza di una componente pratica impone attività in presenza.
Dal punto di vista organizzativo il soggetto erogatore in videoconferenza deve strutturare procedure specifiche per accesso, verifica delle presenze, gestione degli interventi, tracciamento, materiali didattici, svolgimento delle verifiche, monitoraggio e supporto tecnico. L’Accordo richiede anche valutazioni aggiuntive di qualità, ad esempio sul livello di interazione docente-discente, sull’efficacia del tutoraggio virtuale e sulla usabilità della piattaforma. Ne deriva che una videoconferenza improvvisata non soddisfa i requisiti del nuovo Accordo.
Quando l’e-learning è ammesso e quando no
La tabella delle modalità di erogazione stabilisce che l’e-learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori, per la formazione dei dirigenti, per il corso del datore di lavoro e, per RSPP/ASPP, solo per il modulo A. È invece non consentito per i preposti e per il datore di lavoro/RSPP. Per i lavoratori, la formazione specifica è ammessa in e-learning solo per il rischio basso. Per i coordinatori per la sicurezza, l’e-learning è ammesso solo per il modulo giuridico. Per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è consentita né videoconferenza né e-learning: è richiesta la presenza fisica.
Questa matrice normativa è essenziale, perché smentisce due errori molto diffusi: il primo è credere che “online” sia sempre ammesso; il secondo è ritenere che videoconferenza ed e-learning siano la stessa cosa. Non lo sono. E da questa differenza dipende la validità o meno del percorso formativo.
Requisiti tecnici dell’e-learning: non basta una piattaforma qualsiasi
Per i corsi ammessi in e-learning, l’Accordo impone requisiti precisi. Il soggetto formatore deve disporre di un LMS capace di monitorare e certificare lo svolgimento e il completamento delle attività didattiche, la partecipazione attiva del discente, la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento, la tracciabilità delle singole unità didattiche, la regolarità e progressività di utilizzo del sistema e le modalità e il superamento delle valutazioni intermedie e finali. Ogni corso o modulo deve essere conforme allo standard SCORM o a un sistema equivalente che garantisca il tracciamento dei learning objects.
Sul piano delle risorse professionali, il soggetto formatore deve avvalersi, oltre ai docenti, di figure con competenze specifiche nella progettazione e gestione della formazione e-learning, tra cui il mentor o tutor di contenuto e il tutor di processo. Il progetto formativo deve essere formalizzato e contenere almeno programma completo, articolazione didattica, modalità di erogazione, strumenti, criteri di monitoraggio e modalità di verifica. Anche per questo motivo non è corretto qualificare come e-learning conforme un semplice invio di materiali o l’accesso a video preregistrati privi di reale infrastruttura formativa.
Il caso della formazione dei lavoratori
Per i lavoratori l’Accordo mantiene la struttura 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di formazione specifica a seconda della classe di rischio basso, medio o alto. La formazione generale costituisce credito formativo permanente, mentre la formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati nella valutazione dei rischi e alle mansioni concretamente svolte. L’Accordo precisa anche che i lavoratori che, pur appartenendo a un settore non basso, non svolgano mansioni che comportino la presenza anche saltuaria nei reparti produttivi possono frequentare i corsi previsti per rischio basso con le relative modalità di erogazione. Questo è un punto tecnico utile, ma da usare con prudenza: non basta la qualifica amministrativa del dipendente, bisogna verificare davvero le mansioni e i luoghi di presenza.
Il rischio concreto per le aziende
Il rischio più frequente non è solo la sanzione, ma la non conformità sostanziale della formazione già erogata. Un corso per preposti erogato in e-learning, per esempio, non diventa conforme perché il docente è qualificato o perché è stato rilasciato un attestato. Analogamente, una videoconferenza senza corretto tracciamento e senza procedure strutturate espone il soggetto formatore e l’azienda a contestazioni sulla validità del percorso. Il nuovo Accordo alza il livello di formalizzazione proprio per evitare percorsi nominali ma privi di reale efficacia.
