XFIRE

Documento di valutazione dei rischi

Documento di valutazione dei rischi: sopralluogo immediato e tempi brevi di redazione

Definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08, il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi è indispensabile per tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico).

Il DVR è responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi della consulenza XFIRE con un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.

In stretta collaborazione con il Datore di Lavoro, le figure coinvolte nella stesura del documento sono:

  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può anche essere una figura esterna all’azienda.
  • il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato in modo preventivo in riferimento al contenuto del documento di valutazione dei rischi;
  • il Medico Competente che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e deve disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività e dev’essere custodito in formato cartaceo o digitale.

DVR: cosa deve contenere e come viene redatto

Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un consulente esperto e può elaborarlo solo dopo un’attenta analisi. Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e deve contenere: