Documento di valutazione dei rischi
Documento di valutazione dei rischi: sopralluogo immediato e tempi brevi di redazione
Definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08, il DVR, Documento di Valutazione dei Rischi è indispensabile per tutte le aziende, indipendentemente dal settore di attività, dal livello di rischio e dal numero di dipendenti (fanno eccezione soltanto le aziende individuali e quelle a conduzione familiare come definito nell’art 21 del Testo Unico).
Il DVR è responsabilità del Datore di Lavoro, il quale può avvalersi della consulenza XFIRE con un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro.
In stretta collaborazione con il Datore di Lavoro, le figure coinvolte nella stesura del documento sono:
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che può anche essere una figura esterna all’azienda.
- il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che deve essere consultato in modo preventivo in riferimento al contenuto del documento di valutazione dei rischi;
- il Medico Competente che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e deve disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività e dev’essere custodito in formato cartaceo o digitale.
DVR: cosa deve contenere e come viene redatto
Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) è un consulente esperto e può elaborarlo solo dopo un’attenta analisi. Il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa e deve contenere:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale saranno specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- Le misure preventive e protettive adottate per ridurre i rischi presenti al di sotto dei valori limite di accettabilità (comma 2b), ed il piano di miglioramento per il futuro (comma 2c);
- I nominativi delle figure di riferimento aziendali (comma 2e);
- L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare (comma 2d) e l’individuazione delle mansioni che spongono i lavoratori a rischi specifici (comma 2f);
- Il piano di evacuazione in caso di emergenza e la relativa planimetria;
- La valutazione del rischio stress da lavoro correlato;
- La valutazione dei rischi della lavoratrici gestanti;
- La valutazione approfondita dei rischi per i videoterminalisti;
- Il carico d’incendio.
Scadenze del Documento di valutazione dei rischi
Il documento va aggiornato almeno una volta ogni tre anni, ove una revisione può anche voler dire esclusivamente una rivalutazione, in cui si dichiari che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a introdurre sostanziali e significative modifiche. Ed in ogni caso il documento va immediatamente rielaborato ogni qualvolta subentrino modifiche al processo lavorativo che possano apportare variazioni dei livelli di rischio significativi.
Documento di valutazione dei rischi: XFIRE opera in tutta la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna e il Veneto
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