Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stata profondamente riorganizzata. Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di un corso specifico per il datore di lavoro, previsto nella Parte II, punto 3 dell’Accordo.
Perché il nuovo corso per datore di lavoro è una novità sostanziale
Il cambiamento è rilevante perché il datore di lavoro, pur essendo il soggetto centrale del sistema prevenzionistico aziendale, non era fino ad oggi destinatario di un percorso formativo generale autonomo come quello ora previsto dal nuovo Accordo, salvo i casi del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo chiarisce invece che i datori di lavoro, attraverso la frequenza del corso, devono essere in grado di svolgere le funzioni attribuite dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, acquisendo consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
A chi si applica
Il corso riguarda il datore di lavoro in quanto tale. L’Accordo precisa inoltre che questo percorso è valido anche ai fini degli obblighi formativi del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008, integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”. Questo punto è molto importante per le imprese che operano in appalto e, in particolare, nel settore delle costruzioni.
Obiettivi formativi del corso
L’Accordo assegna al corso finalità molto precise: far acquisire conoscenze e competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro; far conoscere obblighi e responsabilità penali, civili e amministrative; illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza; far acquisire competenze utili per organizzare e gestire il sistema aziendale di prevenzione e protezione; illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei per un’efficace interazione nel contesto aziendale. Non si tratta quindi di un corso “formale”, ma di un percorso impostato su responsabilità, organizzazione e governo del rischio.
Durata del corso e struttura dei contenuti
La durata minima del corso per datore di lavoro è di 16 ore. I contenuti sono articolati per aree tematiche. Nell’area giuridico-normativa rientrano il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza, l’identificazione del ruolo del datore di lavoro nel contesto organizzativo, i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, la delega di funzioni, la responsabilità civile, penale e amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, nonché i temi della prevenzione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro e dell’inserimento dei lavoratori disabili. Sono inoltre richiamati i ruoli di ASL, INL, VVF e INAIL e le procedure ispettive.
Sul piano organizzativo e gestionale il corso affronta le misure organizzative e gestionali di tutela, la valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione con priorità alle misure collettive rispetto ai DPI, la gestione della documentazione e delle certificazioni, la sorveglianza sanitaria, l’informazione, formazione e addestramento, la gestione di appalti e interferenze, la consultazione e partecipazione degli RLS e la vigilanza interna. L’impostazione è chiaramente orientata a rendere il datore di lavoro soggetto attivo della governance della sicurezza, non semplice firmatario di documenti predisposti da altri.
È consentito in e-learning o in videoconferenza?
Sì. La tabella della Parte IV, punto 3.5 dell’Accordo prevede espressamente che il corso per datore di lavoro possa essere erogato in presenza fisica, in videoconferenza sincrona e anche in e-learning. Questo è un punto rilevante, perché distingue nettamente il corso datore di lavoro da altri percorsi, ad esempio quello per preposti, per i quali l’e-learning non è consentito.
Attenzione però a non banalizzare il termine “e-learning”. L’Accordo richiede che il soggetto formatore disponga di una piattaforma LMS idonea a monitorare e certificare svolgimento e completamento delle attività didattiche, partecipazione attiva del discente, tracciabilità delle attività svolte, regolarità e progressività di utilizzo, nonché modalità e superamento delle verifiche intermedie e finali. Inoltre ogni corso o modulo deve essere realizzato in conformità allo standard SCORM o a sistema equivalente. Di conseguenza non è corretto considerare conforme qualunque video-corso o semplice area riservata con slide e test finale.
Quanto alla videoconferenza sincrona, il nuovo Accordo la equipara alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli che prevedono addestramento o prove pratiche. Il soggetto formatore deve però adottare procedure idonee per accesso protetto, verifica delle presenze, tracciamento, gestione degli interventi dei discenti, svolgimento delle verifiche e uso dei materiali didattici. Anche qui, quindi, non basta “fare una call”: serve una gestione didattica formalizzata.
Quando va fatto e quale aggiornamento è previsto
Le disposizioni transitorie chiariscono due aspetti distinti. In generale, per 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo possono ancora essere avviati corsi secondo la disciplina previgente. Tuttavia, per consentire la piena attuazione dell’obbligo formativo del datore di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso previsto dalla Parte II, punto 3, in modo che esso sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, cioè entro il 24 maggio 2027. I corsi già erogati prima dell’entrata in vigore sono riconosciuti se i loro contenuti risultano conformi al nuovo Accordo.
L’aggiornamento per datore di lavoro è quinquennale, con durata minima di 6 ore, e deve essere effettuato anche prima del quinquennio quando intervengano modifiche significative legate alla valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia durante la prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità. L’aggiornamento non sostituisce invece la formazione aggiuntiva dovuta in caso di trasferimento, cambiamento di mansione o introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze o miscele che comportino nuovi rischi.
Errore frequente da evitare L’errore più comune è pensare che il datore di lavoro possa considerarsi “coperto” perché l’azienda ha un RSPP esterno o interno ben strutturato. Non è così. Il nuovo Accordo introduce un obbligo formativo diretto sul datore di lavoro, finalizzato a rafforzare la sua capacità di assumere decisioni organizzative corrette, vigilare sul sistema prevenzionistico e dialogare consapevolmente con consulenti, dirigenti, preposti, medico competente e organi di vigilanza.
