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Verifiche finali, frequenza minima e attestati: cosa richiede davvero il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Nel dibattito sul nuovo Accordo Stato-Regioni si parla spesso di “verifica finale obbligatoria”, ma raramente in modo preciso. In realtà l’Accordo inserisce la verifica dell’apprendimento dentro una disciplina più ampia che comprende organizzazione del corso, frequenza minima, verbalizzazione, attestazione finale, tracciabilità e, successivamente, verifica di efficacia durante la prestazione lavorativa. È questa la vera novità sistematica del nuovo testo.

Frequenza minima: il 90% non è un dettaglio formale

La Parte I, dedicata all’organizzazione dei corsi, impone al soggetto formatore di verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento. Questo punto ha un effetto pratico immediato: non basta essere iscritti o avere seguito “quasi tutto” il corso. Senza la soglia minima di frequenza, il discente non può essere ammesso regolarmente alla verifica finale.

La verifica finale dell’apprendimento

Il nuovo Accordo stabilisce che ai partecipanti che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale deve essere rilasciato l’attestato. Ne deriva che l’attestato non può essere il semplice esito della presenza, ma il risultato di un percorso completato con verifica positiva. Nel caso dell’e-learning, il sistema LMS deve essere in grado di tracciare anche modalità e superamento delle valutazioni intermedie e finali; nel caso della videoconferenza, il soggetto formatore deve avere procedure specifiche anche per lo svolgimento delle verifiche.

La portata della disposizione è chiara: il test finale non è più gestibile come allegato marginale o adempimento “di facciata”. Deve essere parte del progetto didattico, coerente con i contenuti erogati e sostenibile sul piano documentale. In caso contrario l’intero percorso si indebolisce, soprattutto se sottoposto a verifica documentale da parte degli organi di vigilanza o se richiamato in sede di contenzioso successivo a un infortunio.

Verbali, registri e tracciabilità

L’Accordo impone al soggetto formatore di tenere il registro di presenza in formato cartaceo o elettronico e precisa che i verbali possono essere su supporto cartaceo o elettronico. Inoltre, nel rilascio dell’attestato, devono essere presenti elementi minimi obbligatori. Questo significa che il sistema probatorio della formazione non si esaurisce con l’attestato finale, ma comprende l’intero fascicolo del corso: progetto formativo, registro, verbale della verifica, eventuale tracciato LMS, evidenze di tutoraggio, modalità di identificazione dei partecipanti e documentazione didattica.

In particolare, per la videoconferenza e per l’e-learning la tracciabilità diventa centrale. Nella videoconferenza devono essere definite procedure per accesso, registrazione dei partecipanti, continuità della presenza e monitoraggio; nell’e-learning la piattaforma deve certificare svolgimento, partecipazione attiva, durata, regolarità di fruizione e superamento delle verifiche. Questo rende oggi molto più difficile difendere corsi svolti con strumenti non progettati per finalità formative professionali.

Verifica finale e addestramento: non confondere i piani

Un errore frequente è pensare che il superamento del test finale esaurisca ogni obbligo formativo. Non è così. Lo stesso Accordo ricorda, anche nella parte dedicata ai lavoratori, che il monte ore di formazione non comprende l’addestramento ove previsto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 81/2008. Inoltre i moduli con prova pratica o addestramento non possono essere semplicemente trasferiti in videoconferenza o in e-learning. Quindi un percorso formalmente “concluso” con test finale potrebbe essere comunque insufficiente se mancano i momenti di addestramento richiesti dalla mansione o dall’attrezzatura.

Verifica di efficacia durante il lavoro

Il nuovo Accordo non si ferma alla prova finale d’aula o di piattaforma. Nelle premesse chiarisce infatti che disciplina anche le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Questo è coerente con la logica generale del testo: la formazione è considerata valida non solo se erogata e attestata, ma se effettivamente tradotta in comportamenti e competenze operative. È anche per questo che l’Accordo collega l’aggiornamento alla necessità emersa da modifiche del rischio o dalle risultanze delle verifiche di efficacia.

Cosa devono fare oggi aziende e soggetti formatori

Per le aziende il primo passo è non limitarsi a raccogliere attestati, ma verificare come i corsi siano stati progettati, erogati, tracciati e verbalizzati. Per i soggetti formatori, invece, il tema non è solo “fare i corsi”, ma costruire un sistema documentale e metodologico coerente con il nuovo Accordo. In concreto, un corso ben fatto deve dimostrare almeno: presenza regolare o tracciamento corretto; verifica finale coerente; attestato conforme; conservazione delle evidenze; raccordo con i rischi e le mansioni aziendali.

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